PROCEDURA WHISTLEBLOWING
Con Determinazione dell’A.U. n. 27 del 15.12.2023, la Società si è dotata della “procedura whistleblowing” per la gestione dell’istituto di tutela del dipendente Abruzzo Progetti S.p.a. redatta secondo la previsione normativa del Decreto legislativo n. 24 del 10.03.2023, riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali” in attuazione della Direttiva della UE 2019/1937.
La segnalazione (whistleblowing) è a tutti gli effetti una manifestazione di senso civico attraverso la quale il segnalante (whistleblower) contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e di situazioni pregiudizievoli per l’amministrazione o l’organizzazione di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo e pertanto, colui che effettua la segnalazione deve essere massimamente tutelato. Il legislatore, con il D.Lgs. n. 24.2023, ha così raccolto in un unico testo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia se appartenenti al settore pubblico che a quello privato e comunque anche ai soggetti privati che adottino il modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231.2001.
Le segnalazioni possono essere trasmesse attraverso i seguenti “canali”:
– canale interno
– canale esterno (gestito da A.N.A.C.)
– divulgazioni pubbliche;
– denuncia all’autorità giudiziaria o contabile
La scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezionalità del whistleblower e deve essere avviata, in via prioritaria, attraverso il “canale interno”: solo al ricorrere delle condizioni indicate dall’art. 6 del Decreto, sarà possibile avviare una “segnalazione esterna”. L’ambito soggettivo di applicazione della normativa, così come in dettaglio all’art. 3 del decreto, individua come appartenenti alla categoria dei soggetti del “settore pubblico”:
- le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- gli enti pubblici economici;
- le società a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 cc, anche se quotate;
- le società in house, anche se quotate.
I “soggetti del settore pubblico”, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano il proprio “canale di segnalazione interno” anche attraverso il ricorso a strumenti di crittografia che garantiscano la riservatezza dell’identità̀ della persona che segnala, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
La tutela della riservatezza sancita dal decreto sottrae la segnalazione e la documentazione ad essa allegata, dal diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» (operata dal co. 4, art. 54-bis, d.lgs. 165/2001).
Scopo della disciplina è, infatti, quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare le segnalazioni di illeciti, fornendo al whistleblower le indicazioni operative per attivare la procedura sul canale interno e successivamente su quello esterno, nonché tutte le informazioni relative agli obblighi di riservatezza e di tutela previste dal decreto legislativo.
Obiettivo prioritario della PROCEDURA WHISTLEBLOWING è fornire tutte le informazioni necessarie per attivare “una segnalazione”: gli utenti sono pertanto invitati a leggere attentamente il documento e le diverse modalità di attivazione e invio della segnalazione.
Procedura aziendale whistleblowing
Allegato 1 – Informativa privacy
Allegato 2 – Procedura Segnalazioni Whistleblowing ai sensi del Dlgs 24/2023 -Modello segnalazione cartaceo (Parte I e Parte II)
Manuale operativo di segnalazione tramite “piattaforma”
Le segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo web https://whistleblowing.abruzzoprogettispa.it/